Si rammenta a tutto il personale che, per i dipendenti pubblici, l’esercizio di altre attività lavorative oltre a quella effettuata alle dipendenze della pubblica amministrazione, deve essere autorizzato dal dirigente scolastico che ne verificherà la compatibilità con il rapporto di pubblico impiego (D. Lgs 165/01, art.53, IX).
Non richiedono autorizzazione: le attività di volontariato, le attività sportive non esercitate in modo professionale, le attività inerenti la comunicazione del pensiero (collaborazione con riviste, periodici, case editrici) a meno che si configuri una collaborazione continuativa o un rapporto di lavoro subordinato le attività inerenti l’esercizio del diritto d’autore e dei diritti di brevetto le attività esercitate nell’ambito di un ente O.N.L.U.S. le attività politiche.
Sono invece del tutto incompatibili: le attività commerciali che comportano una responsabilità patrimoniale illimitata e la soggezione alla procedura fallimentare le attività al servizio di altro datore pubblico.
Sono di norma compatibili con un rapporto di lavoro part time non superiore al 50%: le attività libero-professionali, le attività artigianali ed agricole, i rapporti di lavoro subordinato con un datore privato Tali attività devono essere espressamente autorizzate dal Dirigente scolastico.
Si invita il personale a segnalare alla Dirigente le eventuali attività lavorative svolte in aggiunta al servizio presso questa istituzione entro il 25 novembre 2015.
